Supervalutazione dei punteggi SSIS: ecco la sentenza del TAR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS
composto dai Signori Magistrati:
Consigliere (……) Presidente
Consigliere (……) Relatore
Consigliere (……) Correlatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4338 del 2002 proposto da (……),
rappresentati e difesi dall'avvocato (……) ed elettivamente
domiciliati (……), presso lo studio dell'avvocato (……);
CONTRO
il Ministero dell'istruzione, dell'Università e
della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria per legge;
il Ministero del Tesoro;
il Ministero per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi
Ministri in carica;
il direttore Generale del personale della Scuola
dell'Amministrazione, in persona del titolare dell'Ufficio in
carica;
con l'intervento
di (……),(……),(……), (……)e (……), rappresentati e
difesi dall'avv. (……)ed elettiyamente domiciliati (……) presso lo
studio (……);
con la "costituzione"
di (……)ed altri, come da allegato elenco,
rappresentati e difesi dall'Avv. (……), unitamente al quale sono
elettivamente domiciliati (……);
PER L'ANNULLAMENTO
- del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
dell'istruzione del 12.02.2002, e della annessa tabella di
valutazione dei titoli allegato "A" di cui al D.M. n.11 del
12.02.2002, con cui è stato disciplinato l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. n. 297 del
1994, novellato dall'art. 1 della L. n. 124 del 1999, nella
parte in cui si attribuiscono 30 punti aggiuntivi al diploma
conseguito presso le Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario (SSIS) e si consente ai diplomati SSIS
di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie
permanenti, ancorché conseguano il titolo di abilitazione oltre
la scadenza del termine di presentazione delle domande sino al
31 maggio 2002;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o
conseguenziale, comunque concessivo dei benefici medesimi, ivi
compreso, in parte qua, il D.I. 04.06.2001, n. 268 ed il D.I.
24.11.1998, n. 460;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Vista la memoria prodotta dalla Amministrazione
resistente a sostegno delle proprie difese, con cui è stata
eccepita la irricevibilità e dedotta la infondatezza del ricorso;
Visti gli atti tutti della causa e, in
particolare, i singoli motivi dedotti a sostegno del ricorso;
Visto l'atto d intervento ad opponendum di
(……)ed altri;
Visto l'atto di "costituzione" di (……)ed altri;
Uditi alla pubblica udienza del 20 maggio 2002,
con designazione del Consigliere (……) relatore della causa, i
procuratori delle parti come da verbale d'udienza e preso atto
dell'assenza dell'Avvocatura Generale dello Stato alla
discussione, avendo il procuratore data la sua presenza nella sola
fase preliminare dell'udienza .
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I - I ricorrenti sono docenti precari di scuola
secondaria, in possesso di abilitazione all'insegnamento
conseguita a seguito del superamento delle prove dei concorsi
ordinari per titoli ed esami ovvero in esito agli esami riservati
di abilitazione, indetti periodicamente dall'amministrazione
scolastica (da ultimo, con ordinanze ministeriali 15 giugno 1999
n. 153, 7 febbraio 2000 n. 33 e 2 gennaio 2001 n. 1).
Essi hanno chiesto di essere inseriti ovvero
che sia aggiornata la propria posizione nelle graduatorie
permanenti istituite con l'art. 401 del testo unico 16 aprile 1994
n. 297, modificato dall'art.1, comma 60, della legge 3 maggio 1999
n. 124 e successivamente integrato con la legge 20 agosto 2001 n.
333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255.
In particolare, essi chiariscono di essere
inclusi, ovvero di averne chiesto l'inserimento, nello scaglione
unico, che ha accorpato la terza e la quarta fascia (ora
soppresse) descritte nel decreto ministeriale 18 maggio 2000 n.
146, col punteggio che alla loro abilitazione era stato attribuito
sulla base della tabella di valutazione dei titoli adottata con
decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto
ministeriale 29 gennaio 1994 e allegata al decreto ministeriale 18
maggio 2000 n. 146, che aveva disciplinato tempi e modi di prima
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
anzidette .
Con il ricorso in esame, essi impugnano il
decreto del direttore generale del personale della scuola e
dell'amministrazione del 12 febbraio 2002, pubblicato su G.U. 19
febbraio 2002 n. 14 (4^ serie speciale), che ha stabilito i
termini e le modalità per il secondo aggiornamento e
l'integrazione delle graduatorie permanenti, unitamente al decreto
ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, che ha sostituito la
precedente tabella di valutazione dei titoli del personale docente .
I ricorrenti lamentano che, con le operazioni
attualmente in corso di svolgimento, in esecuzione degli atti
impugnati, essi finirebbero per concorrere nello stesso unico
scaglione nel quale, col metodo dell'immissione "a pettine",
saranno sistemati i docenti precari che, per avere conseguita
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.), beneficeranno di un
punteggio aggiuntivo, ingiustificato e in ogni caso
sproporzionato, come previsto dalla nuova tabella di valutazione.
Inoltre, l'art. 401 del testo unico 297 del 1994,
come sostituito dall'art.1, comma sesto, della legge 124 del 1999,
non annovererebbe gli abilitati SSIS tra gli aventi titolo
all'accesso diretto nelle graduatorie permanenti della provincia,
riservato agli idonei (non vincitori) dell'ultimo concorso
regionale per titoli ed esami ovvero ai docenti che hanno chiesto
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di
altra provincia.
Ancora, l'accesso alle graduatorie permanenti
sarebbe consentito ai diplomati SSIS anche se il titolo di
abilitazione sarà da loro conseguito entro il 31 maggio 2002,
scaduto il termine di presentazione delle domande di immissione e
di aggiornamento, che per tutti gli altri concorrenti va a spirare
il 21 marzo 2001.
Si sarebbe, pertanto, introdotta una grave
discriminazione a danno dei ricorrenti, i quali non possono fare
valere i titoli, compresi quelli di servizio, conseguiti fino alla
data 31 maggio 2002.
Ancora, un ulteriore vantaggio riconosciuto
agli abilitati SSIS sarebbe la valutazione del servizio
eventualmente prestato durante la frequenza della scuola,
nonostante che in senso contrario si fosse espresso il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione nel parere reso nella seduta
del 4 gennaio 2002.
In questa situazione si sarebbe determinata una
disparità di trattamento con i concorrenti che hanno conseguito
l'abilitazione all'insegnamento nei differenti modi previsti
dall'ordinamento, ignorando i benefici che sarebbero stati
elargiti con riferimento esclusivo alle abilitazioni conseguite
attraverso le scuole di specializzazione.
I ricorrenti, poi, insistono sulla sproporzione
del punteggio aggiuntivo fisso (30 punti) attribuito ai corsisti
SSIS, che costituirebbe quasi un raddoppio di quanto sia valutata
l'abilitazione ottenuta nei modi ordinari.
Nella sostanza l'amministrazione avrebbe
travalicato i limiti delle norme (in particolare, dell'art. 1,
comma 6-ter, delle legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del
decreto-legge 3 lugfio.2001 n. 255) che le attribuivano il potere
di formulare la tabella dei punteggi concorsuali e avrebbe
completamente stravolto i principi di valutazione del merito ai
fini della selezione del personale insegnante, tanto più
importanti in quanto relativi alla procedura di gran lunga
preponderante per il loro reclutamento.
Né si può negare che il peso specifico concorsuale
corrispondente al buono di trenta punti assegnato ai corsisti SSIS
costituisca di fatto, da un lato, una corsia preferenziale di
assegnazione dei posti di insegnamento sia a tempo determinato che
indeterminato, che vanifica la posizione occupata nelle liste di
attesa per le assunzioni in ruolo e, dall'altro, la mortificazione
degli altri titoli di abilitazione, che hanno origine dalle prove
selettive dei concorsi ordinari a cattedre o dalle procedure
abilitanti teorico-pratiche organizzate dalla stessa
amministrazione scolastica, oltre a costituire una sostanziale
svalutazione del servizio di effettivo insegnamento.
I rilievi che precedono acquistano ancora più
valore se si considera che il diploma conseguito presso le SSIS
abilita all'insegnamento per aree disciplinari, cui si riferiscono
i relativi diplomi di laurea, che comprendono più classi di
concorso.
Osservano ancora i ricorrenti che l'art. 2,
comma primo, della legge 20 agosto 2001 n. 333, prevede che
l'inserimento in graduatoria degli abilitati SSIS avvenga a
decorrere dall'anno scolastico 2002/2003.
Pertanto, le operazioni relative devono essere
effettuate nell'ambito dell'anno scolastico 2002/2003 e le
eventuali nomine in ruolo dovranno decorrere dall’anno scolastico
successivo.
L'amministrazione intimata avrebbe, invece,
violato la norma richiamata, anticipando l'inserimento degli
abilitati SSIS nel corso dell' anno scolastico 2001/2002.
Di conseguenza anche l'accesso in ruolo degli
abilitati SSIS, che godono di un punteggio abnorme, sarà
immediato.
II - In via preliminare questo tribunale
amministrativo regionale conferma la propria giurisdizione sul
ricorso in esame, che non andava notificato a pretesi
controinteressati, avendo i provvedimenti Impugnati valore e forza
di atti generali, e dichiara inammissibile la costituzione dei "controinteressati"
ai quali non risulta notificato il ricorso introduttivo del
giudizio, trattandosi di atto di sostanziale intervento non
notificato.
III - Da parecchi lustri l'ordinamento giuridico
va operando una generale riqualificazione dell'esercizio delle
professioni, intese come applicazioni pratiche di scienze e di
altre attività intellettuali o artistiche, che presuppongono
elevate conoscenze dottrinali e tecniche messe, a fine di lucro, a
disposizione di chi, per un proprio scopo, intende avvalersene,
generalmente attraverso un contratto di locazione d'opera o anche
un rapporto di impiego.
Si tratta di un sistema che affida
l'espletamento di attività professionali, private e (ora)
pubbliche, a soggetti che abbiano acquisito, attraverso idonei
corsi di formazione, una preparazione di base altamente
specializzata, in aggiunta a quella generale fornita dagli studi
di livello universitario.
Il particolare apprezzamento che viene
riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di Stato che
si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di
specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze
poste dalla normativa comunitaria.
E' questa, infatti, a imporre che all'esercizio
delle professioni si pervenga con una preparazione a livello
universitario o anche superiore per consentire che esse siano
praticate liberamente e con reciprocità in tutto il territorio
europeo.
Tra i tanti esempi, che si possono riportare, è
sufficiente ricordare la legge 18 febbraio 1989 n. 56, che reca
l'ordinamento della professione di psicologo o, ancora prima e più
in generale, il decreto legislativo approvato con d.P.R 10 marzo
1982 n. 162, che mette ordine alle scuole di specializzazione "per
il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che
legittimino, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione
della qualifica di specialista" ovvero, con riferimento ai corsi
di perfezionamento, "per rispondere ad esigenze culturali di
approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di
aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione
permanente".
In questo quadro giuridico si iscrive
l'abilitazione all'insegnamento, che si consegue attraverso un
esame di Stato alla conclusione di un corso di studi di rango
universitario.
Il passaggio a tono universitario delle
abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di
transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n.
341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per
attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il
reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della
professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e
richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei
cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera
circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere
attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano
conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore
spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi
e di titoli universitari (art. 17, coma novantacinquesimo, della
legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della
legge 19 ottobre 1999 n. 370).
In questa ottica sono prevedibili modificazioni
legislative per attribuire ai corsi di specializzazione connotati
di completezza e di serietà maggiori di quelli che attualmente li
caratterizzano.
IV - Per ricostruire il sistema in vigore
occorre partire dall'art. 4 della legge 341 del 1990, che
istituisce specifiche scuole di specializzazione articolate in
indirizzi, le quali provvedono alla formazione dei docenti delle
scuole secondarie e rilasciano, con l'esame che conclude il corso,
un diploma che ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si
riferiscono i relativi diplomi di laurea (ovviamente richiesti per
l'iscrizione ai corsi).
Il diploma rilasciato dalla scuola di
specializzazione, al pari dei titoli di abilitazione conseguiti
sulla base delle norme previgenti alla istituzione delle SSIS,
costituisce titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi (per
titoli ed esami) a posti di insegnamento nelle scuole secondarie
ed è tra i titoli valutabili in relazione al punteggio col quale
l'esame è superato.
Con l'art. 17, comma novantacinquesimo, della
legge 15 maggio 1997 n. 127, innanzi ricordata, integrato
dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, l'ordinamento
universitario, anche nella parte che interessa, è stato
indirizzato verso nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari "in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati……dall'art. 4, "comma primo, della legge 19 novembre
1990 n. 344" per ottenere un adeguamento alla normativa
comunitaria vigente in materia.
La disciplina concreta delle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario è dettata con decreto
ministeriale 26 maggio 1998, che fissa in due anni la durata del
corso e determina i contenuti minimi qualificanti della scuola,
necessari al conseguimento dei suoi obiettivi formativi.
Per il resto, l'anzidetto decreto conferma le
previsioni della legge 341 del 1990, che conferisce all'esame di
Stato valore di abilitazione per l'intera area alla quale si
riferisce il relativo diploma di laurea e natura di requisito di
ammissione al concorso per insegnanti di scuola secondaria, oltre
che di titolo valutabile.
Al fine di agevolare l'avvio (dopo un lungo
tempo di inattività) del sistema fondato sulle scuole di
specializzazione, concretamente operanti dall'anno accademico
1999/2000, con decreto ministeriale 24 novembre 1998 (pubblicato
in G.U. 7 giugno 1999 n, 131) sono state adottate misure
transitorie anche per incoraggiarne la frequenza da parte degli
insegnanti.
L'art. 3 del detto decreto attribuisce alle
abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello che
spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti
alla istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello
attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di
specializzazione e perfezionamento universitari.
In altri termini, l'abilitazione SSIS, spendibile
nei concorsi a cattedre per titoli ed esami come le altre
abilitazioni ordinarie, si differenzia da queste ultime per un suo
particolare valore aggiunto.
Il massimo del valore aggiunto è riconosciuto alle
abilitazioni SSIS dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 2000 n.
240.
V - Prima di parlare di questa innovazione,
appare opportuno riferire del quadro normativo che è maturato
negli ultimi anni e nel quale va collocata la vicenda in esame.
La legge 3 maggio 1999 n. 124, di parziale
modifica del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994 n. 297, ha finalmente rinnovato il sistema di reclutamento
degli insegnanti della scuola pubblica applicando con fedeltà il
precetto dell'art. 97 della Costituzione, in base al quale agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvi i casi straordinari stabiliti dalla legge.
Quindi, è il criterio meritocratico a fondamento
della selezione degli insegnanti.
Questa Sezione
ha descritto con dovizia dì particolari l'intero procedimento in
una serie di sentenze pronunciate nell'aprile del 2001 (per tutte:
18 aprile 2001 n. 3309), alle quali si rinvia.
Per attuare la
nuova disciplina, con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 è
stato adottato il regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti.
Il primo
aggiornamento è stato disposto con decreto ministeriale 18 maggio
2000 n. 146 (pubblicato su G.U. 23 maggio n. 40 della IV serie
speciale)
E’ il caso di osservare che in occasione di
questo primo aggiornamento non si era posto il problema di
considerare coloro che partecipavano alle scuole di
specializzazione che erano state attivate soltanto dall'anno
accademico 1999/2000.
Pertanto, il loro ingresso nelle graduatorie
permanenti era consentito, al pari di tutti gli altri docenti,
qualora versassero in una delle posizioni considerate utili a quei
fini dall'art. 2 della legge 124 del 1999.
I decreti ministeriali sopra indicati,
stravolgendo la logica che aveva ispirata la legge 3 maggio 1999
n. 124 (definita da questa Sezione come una legge nuova che nella
realtà non afferma alcun principio nuovo, in quanto si limita a
dare attuazione al dettato Costituzionale in materia di assunzione
del personale docente della scuola pubblica), avevano conformato
le graduatorie secondo un complicato meccanismo che le aveva
suddistinte in quattro fasce, disposte in ordine successivo, con
l'effetto perverso di togliere ogni rilievo al merito dei docenti
per riaffermare, in palese contrasto con la nuova legge 124 del
1999, il desueto criterio della mera anzianità di servizio.
Poco dopo, al fine di porre rimedio ai ritardi
dell'amministrazione, il Governo interveniva con decreto - legge
28 agosto 2000 n. 240 per impartire "disposizioni urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001".
In quella sede erano introdotte le necessarie
modificazioni alle operazioni di prima integrazioni delle
graduatorie permanenti disciplinate dall'art. 2 della legge124 del
1999.
Un intervento ancora più incisivo era operato
dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306 che, in sede di conversione
dell'anzidetto decreto, introduceva una rilevante modificazione al
sistema ordinario di ingresso nelle graduatorie permanenti,
previsto dall'art. 401 del testo unico 297 del 1994, come
sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 124 del 1999.
Era, difatti, riconosciuta agli abilitati SSIS la
possibilità di accedervi direttamente senza passare per il
concorso.
E invero, l'art.1, coma 6-ter, della legge 306 del
2000 enuncia il principio che "l'esame di Stato che si sostiene al
termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive
modificazioni ha valore di prova concorsuale ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art.
401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito
dall'art.1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".
La disposizione completa la disciplina delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
attribuendo copertura legislativa ai decreti ministeriali del 26
maggio 1998 e del 24 novembre 1988, dei quali si è parlato in
precedenza.
E difatti,
l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000 demanda a un
decreto dei Ministri della (allora) pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
stabilire, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione alla
scuola di specializzazione, le caratteristiche dell'esame finale
del corso e, in particolare,"il punteggio da attribuire al
risultato dell'esame finale……. ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti………in coerenza con quanto previsto dall'art.3
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1998".
Per questi fini la legge 306 del 2000 equipara
l'abilitazione SSIS alla idoneità che ottiene chi partecipa al
concorso senza risultarne vincitore ("l'esame di Stato…..ha valore
di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti").
In altre parole, la legge 306 del 2000 esonera
i "sissini" dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami:
necessaria per con sentire agli idonei, non vincitori del concorso
stesso, di essere immessi nelle graduatorie permanenti col
punteggio che spetta loro sulla base del complesso dei titoli in
dotazione.
Dalle graduatorie permanenti l'amministrazione
attingerà per coprire il 50% dei posti disponibili nella tornata
concorsuale di riferimento, dove il restante 50% spetta ai
vincitori del concorso, nonché per attribuire le supplenze.
Ai "sissini" è pertanto attribuito un vantaggio
analogo alla idoneità conseguita in un concorso per un concorso
che essi non hanno espletato.
Come avvertito, l'art.1, comma 6 - ter, della
legge 306 del 2000 fissa il criterio che la misura deI punteggio
da attribuire al risultato dell'esame finale ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia "in coerenza con
quante previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 24 novembre 1988".
Pertanto, il decreto
interministeriale di attuazione dovrà prevedere "un punteggio
aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più
elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre
scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento
universitari".
E' bene che sia opportunamente
rilevato che anche questo criterio ottiene copertura legislativa.
In ogni caso è da osservare
che, avendo presenti le anomale modalità di sistemazione delle
differenti categorie di docenti (arbitrariamente individuate col
regolamento 27 marzo 2000 n. 123 e col decreto 18 maggio 2000 n.
146) gli abilitati SSIS avrebbero dovuto essere inseriti nelle
graduatorie permanenti "in coda" ai docenti che vi erano già
compresi.
Per completezza è da dire che
ovviamente non è impedito agli abilitati SSIS di partecipare al
concorso per titoli ed esami come un qualunque candidato.
Se al concorso dovessero
risultare tra gli idonei (non vincitori), essi avrebbero diritto
di entrare nelle graduatorie permanenti.
In questo caso e evidente che
essi non vi entrerebbero come semplici idonei al concorso, ma
nella loro qualità di abilitati SSIS, usufruendo dei benefici loro
riservati dell’art.1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000.
Se vincitori del concorso, essi
avranno la possibilità di fare valere, tra i titoli, il
particolare punteggio conseguito nella speciale abilitazione
conseguita attraverso l'esame di Stato SSIS (aggiuntivo e più
elevato in coerenza con quanto previsto dal decreto del 24
novembre 1998), che l'art.1, comma 6 - ter, della legge 306 del
2000 riconosce loro ("……..punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale…….sia ai fini dell'esito del concorso per esami
e titoli").
E' a questo punto che,
nell'aprile del 2001, intervengono le sentenze di questa Sezione.
La suddivisione in fasce
delle graduatorie permanenti veniva annullata e riaffermato il
principio, chiaramente desumibile dalle legge 124 del 1999, che
l'inserimento nelle graduatorie permanenti deve avvenire "a
pettine"' secondo gli effettIvi meriti di ciascun candidato.
La lettura data dalla
Sezione alla legge 124 del 1999 è stata in parte modificata con la
legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3
luglio 2001 n. 255, che ha dettato norme (pretesamente)
interpretative di quella parte del nuovo sistema in cui sono
considerate, in prima applicazione, le posizioni di docenti
titolari di vecchie aspettative.
Per il resto, l'intervento
legislativo del 2001 ha confermato che i docenti idonei (non
vincitori) nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione in ruolo
confluiscono in elenchi permanenti su base provinciale, nei quali
vengono disposti secondo un ordine rigidamente meritocratico, in
attesa di essere assunti nei limiti dei posti loro riservati a
ogni tornata concorsuale ovvero di essere destinatari di incarichi
di supplenza.
Le graduatorie permanenti,
soggette a periodiche integrazioni e aggiornamenti, consentono ai
docenti più preparati, con maggiori titoli e con più ampia
esperienza, di superare gli altri con minori requisiti: fatto
assolutamente naturale e inevitabile in un sistema che deve
privilegiare il prodotto migliore, come farebbe una qualsiasi
impresa per rimanere competitiva sul mercato.
La successiva tappa della
vicenda in esame, come era stato detto nelle pagine precedenti, è
costituita dal decreto interministeriale 4 giugno 2001 n. 268
(pubblicato su G.U. 6 luglio 2001 n. 155), che adotta il
regolamento di attuazione deIl'art.1, comma 6 - ter, della legge
306 del 2000.
L'art. 8 del detto
provvedimento aggiunge al punteggio conseguito nella abilitazione,
che scaturisce dalla somma dei punti ottenuti nelle prove di esame
ai sensi del precedente art. 4 e di quelli attribuiti in base
all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di
specializzazione previsti dal successivo art. 5, un ulteriore
punteggio "pari a trenta punti".
Contro questo punteggio, che
gli abilitati - SSIS possono spendere sia ai fini dell'inserimento
diretto nelle graduatorie permanenti, sia ai fini del concorso,
muovono le principali censure gli attuali ricorrenti.
Lamentano gli interessati
che il detto buono sarebbe riconosciuto in misura fissa, astraendo
dalle effettive capacità dell'abilitato SSIS, e in maniera
sproporzionata in violazione del criterio di coerenza, che è alla
base del richiamo al decreto ministeriale 24 novembre 1998
contenuto nell'art.1, comma 6 - ter, della legge 306 del 2000.
Sul punto i ricorrenti non
possono essere seguiti, anche in considerazione della tardività
della attuale contestazione.
E invero, la disposizione
che introduceva l'anzidetto beneficio, a vantaggio degli abilitati
SSIS, era immediatamente lesiva e richiedeva, pertanto, una
tempestiva impugnazione da parte di quanti spiravano a essere
immessi nella graduatoria permanente vantando titoli
professionali, di studio e di servizio, oltre alla idoneità
ottenuta per il superamento del concorso o dell'esame ai fini
abilitativi, in misura corrispondente al bagaglio in dotazione dei
"corsisti" SSIS.
In altre parole, il docente in
possesso di abilitazione ordinaria sapeva che un collega con
stessi anni di servizio e stessi titoli culturali e professionali,
lo avrebbe superato nella graduatoria per. il solo possesso della
abilitazione, speciale SISS.
Né può dirsi che l'aspettativa
che gli abilitati SSIS, qualunque fosse stato il punteggio in loro
dotazione, sarebbero stati comunque inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, così come disponeva il regolamento 27
marzo 2000 n. 123 e il decreto 18 maggio 2000 n. 146 avesse tolto
all'epoca ogni interesse a contestare il valore aggiunto
riconosciuto al titolo SSIS.
E invero, alla pubblicazione in
data 6 luglio 2001 del decreto interministeriale 268 del 2001,
risultava già pubblicato (in data 4 luglio 2004) il decreto -
legge 3 luglio 2001 n. 255, che recepiva nella massima parte le
statuizioni di questa Sezione (che, al loro apparire nel mese di
aprile, avevano avute larga risonanza sulla stampa e tra i
soggetti interessati) e confermava il meccanismo dell'inserimento
"a pettine" nelle graduatorie uniche provinciali, con le
particolari eccezioni (surrettiziamente) individuate in via di
interpretazione autentica della legge 124 del 1999 per due
categorie di docenti titolari di vecchie aspettative.
Nel merito è, comunque, da
osservare che il punteggio fisso aggiuntive, nella misura
determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta
pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e
armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con
i quali vengono valutati i titoli sulla base (all'epoca) della
tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e
modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994.
I principi di diritto
comunitario nella materia della formazione professionale, sottesi
alla disciplina delle scuole di specializzazione, richiedono ai
partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed
esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di
attività lavorativa.
Il rigore comunitario non
ammette deroghe alla compiutezza della formazione, tanto da
pretendere che lo specializzando dedichi la sua intera attività
professionale alla preparazione teorica e pratica.
Le scuole di
specializzazione devono, infatti, rispondere alla esigenza di
assicurare in Europa uniformità alla professione, essere ispirate
al principio di libera circolazione in ambito comunitario, di
reciproco riconoscimento dei diplomi e destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione delle attività professionali.
Se il discorso è valido per
l'esercizio delle professioni libere, lo è non di meno per le
attività professionali dipendenti, attese le prospettive di piena
integrazione europea in tutti i campi del lavoro e della cultura.
Quando verrà disposta anche
l'integrazione della lingua, il docente dovrà essere pronto a
insegnare ovunque in Europa.
L'orientamento comunitario è
pure indirizzato a riconoscere alla attività formativa, proprio
per l'esclusività, la gravosità e la serietà dell'impegno
richiesto ai partecipanti ai corsi di specializzazione, una
"adeguata rimunerazione" e, al titolo conseguito, un autonomo
punteggio aggiuntive (per il solo fatto della specializzazione) da
spendere nelle procedure concorsuali.
Nella disciplina in esame non è
ancora prevista la corresponsione di apposite borse di studio
ovvero, addirittura, la costituzione di uno specifico rapporto
esclusivo tra docente in formazione e amministrazioni
universitarie e regionali, che abbia origine in un contratto di
"formazione lavoro" regolarmente retribuito.
Tanto avviene per le scuole
di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia
delle università in forza del decreto legislativo 8 agosto 1991 n.
257, adottato su delega conferita con legge 29 dicembre 1990 n.
428, come diffusamente esaminato in numerose decisioni di questa
Sezione (tra le molte: 6 marzo 2002 n.1684).
Nello stesso modo, per le
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario non è
ancora affermata la esclusività, anche se deve essere riconosciuta
che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione stessa e
dai programmi complessi dei corsi.
E' difficile immaginare come
possa armonicamente conciliarsi con l'impegno, serio e gravoso,
richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea prestazione di
attività di insegnamento, che - come e risaputo - non si esaurisce
nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la
presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure
fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi
alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di
preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività
collegiali.
Per il modo stesso col quale
sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la compatibilità di
fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto.
Si ponga mente all'elevato
monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto
ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione
alle prove di valutazione da superare durante il corso, che
attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5 del decreto 268
del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio
didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato
decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso
istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale
26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione
all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni
attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in
materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi
universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26
maggio 1998).
Deve essere, inoltre,
considerata la situazione degli insegnanti che, per frequentare i
corsi SSIS, istituiti presso un non elevato numero di Università,
sono costretti a espletare il servizio di Insegnamento in
condizioni davvero gravose e con enormi sacrifici, anche fisici ed
economici.
Non apprezzare queste realtà
finirebbe per discriminare tra loro gli stessi insegnanti a
seconda che la sede di servizio coincida o meno con la sede della
scuola di specializzazione.
E' possibile avanzare il dubbio che la
prestazione del servizio a un tempo con la partecipazione ai corsi
metta a dura prova la credibilità stessa delle scuole SSIS, oltre
a rappresentare violazione della esigenza di esclusività,
costantemente affermata dalla normativa comunitaria.
Allo stato non può che prendersi atto della
disciplina attuale delle scuole SSIS e, come correttamente
rilevano alcuni ricorrenti, accreditare all'attività obbligatoria
di tirocinio inerente ai corsi il servizio di insegnamento reso
con temporaneamente.
L'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio
1998, peraltro già ricordato, nel dare conto delle definizioni dei
termini utilizzati nel provvedimento, descrive il "tirocinio" come
il complesso delle esperienze svolte presso istituzioni
scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e
competenze operative.
Inoltre, all'art. 2, comma nono, dello stesso
decreto del 26 maggio 1998 è espressamente previsto che, nella
organizzazione delle attività della scuola, le università (alle
quali è demandata la gestione delle scuole) "tengono conto, ai
fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale
formazione in servizio degli insegnanti".
Questo comporta che, fino a quando non verrà
determinato il divieto di svolgere attività lavorativa durante la
frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso
scuole pubbliche e private non potrà essere valutato in maniera
autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo
stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l'altra
come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio
e di esercitazioni pratiche.
Appare, pertanto, evidente che il punteggio
aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (è il
caso di osservare: del tutto ignorato dal parere del Consiglio di
Stato nell'adunanza del 21 maggio 2001 della Sezione consultiva
per gli atti normativi, al quale non può pertanto attribuirsi
significato favorevole come sbrigativamente immaginato dalla
difesa erariale) non si configura come una valutazione in eccesso,
ingiustificata e irragionevole, dei meriti oggettivamente
differenziati degli abilitati SSIS nelle operazioni di immissione
nelle graduatorie permanenti a tutto danno delle altre categorie.
Per inciso, va riferita la precisazione fatta
dai ricorrenti che la lesione non riguarderebbe tanto i soggetti
che accedono per la prima volta alle graduatorie permanenti
insieme agli abilitati SSIS, quanto coloro che vi sono già
iscritti e si vedono scavalcati dagli abilitati SSIS appena
arrivati.
Neppure questo timore merita di essere
condiviso.
Il punteggio fisso aggiuntivo previsto
dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (tardivamente impugnato) vale
nei confronti di tutti gli insegnanti con i quali gli abilitati
SSlS, al momento di inserirsi nella graduatoria unica, vanno a
confrontarsi.
Esso è, infatti, il doveroso riconoscimento
dell'impegno dedicato alla formazione e dell'elevato livello di
preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS,
oltre a rappresentare un adeguato compenso per il servizio di
insegnamento prestato nel biennio, col quale evidentemente non può
essere cumulato.
D'altra parte, nei
trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti,
corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli
(approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con
decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento
(quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6
punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio
assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari
ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di
esami anche ai soli fini abilitativi.
Nella suddetta misura non è, dunque, da
rinvenire alcuna abnormità o sproporzione.
E' la stessa coerenza nella
assegnazione dei punteggi, enunciata dalla legge 306 del 2000, a
richiedere a vantaggio degli abilitati SSIS un punteggio
aggiuntivo e più elevato.
Deve essere, inoltre considerato il carattere
di transizione della attuale disciplina, chiaramente indirizzata,
in armonia con gli orientamenti della normativa comunitaria, a
considerare le scuole di specializzazione come l'unico canale
attraverso il quale sarà possibile assumere in ruolo il personale
insegnante.
Né infine possono essere colte contraddizioni
all'interno della categoria degli stessi corsisti SSlS in
relazione a un illogico riconoscimento di pari punteggio assegnato
a candidati che abbiano superato il corso con punti differenti.
Il punteggio del migliore dei corsisti, che in
ipotesi abbia conseguita l'abilitazione col massimo dei punti,
rimane differenziato dal peggiore dei corsisti con il minimo dei
punti, atteso che il punteggio fisso aggiuntivo per essi si elide
a vicenda.
Né regge il ragionamento che il peggiore dei
corsisti SSIS (con punti 42, che risultano dalla somma del
punteggio fisso con i dodici punti per la valutazione minima delle
prove di abilitazione) debba essere artificiosamente considerato
come più qualificato dei migliore delle altre categorie di
abilitati. La tesi poggia sul rilievo che un idoneo con il massimo
punteggio nei concorsi a cattedre ovvero in esito alle sessioni
degli esami riservati non può andare oltre i 36 punti;
Nella realtà il divario
nella valutazione del merito è solo apparente, atteso che il
punteggio fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve
nell'offrire ai partecipanti alle scuole di specializzazione, in
sostituzione della borsa di studio o di retribuzione, nonché
dell'esonero dall'espletamento dell'attività di istituto, la
opportunità di un più sollecito inserimento nei ruoli
dell'amministrazione scolastica.
L'assenza dell’Avvocatura Generale dello Stato
alla discussione del ricorso, nella quale, si sono cimentate le
parti private con argomenti di elevatissimo livello, che
meritavano di essere riferiti all'amministrazione, che avrebbe
potuto tenerne conto in sede di esecuzione della presente
sentenza, non ha consentito al Collegio di cogliere altre ragioni
a sostegno della legittimità della disposizione recata dall'art. 8
del decreto interministeriale 4 giugno 2001 n. 268.
VI - Il problema che ora si pone, come oggetto
specifico della causa, è l'inserimento nelle graduatorie
permanenti dei docenti precari, che hanno conseguito (o che sono
per conseguirlo entro il termine massimo del 31 maggio 2002) il
titolo di abilitazione all'insegnamento in esito all'esame di
Stato conclusivo del corso svolto presso scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, in occasione del
secondo aggiornamento disposto con i provvedimenti impugnati: il
decreto direttoriale 12 febbraio 2002, che fissa termini e
modalità per la presentazione delle relative domande, e il decreto
ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, che approva le nuove tabelle
di valutazione dei titoli in sostituzione dei decreti del 1993 e
del 1994.
Si è avuto modo di rilevare che sia
l'attribuzione di trenta punti fissi agli abilitati SSIS, che il
meccanismo della loro immissione diretta nelle graduatorie
permanenti non discendono da questi ultimi provvedimenti
impugnati.
E invero, l'attribuzione dei
trenta punti nasce dalla previsione della legge 27 ottobre 2000 n.
306, la quale recepisce principi dell'ordinamento comunitario e,
in quanto conforme a un sistema ben costituzionale.
L'immissione diretta ha, invece, fondamento in
quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre
1998, che ha avuto copertura legislativa per effetto dell'art. 1,
comma 6 - ter, della legge 306 del 2000 e di quest'ultima ne
rispetta i limiti di coerenza, ragionevolezza e logicità.
Questi stessi limiti appaiono trasfusi
nell'art. 8 del decreto interministeriale 268 del 2001, che
riconosce un misurato e giusto -punteggio volto a compensare il
servizio di insegnamento non valutabile perché 'già valutato nel
punteggio assegnato per la frequenza al corso.
I punti aggiuntivi dell'art. 8 del decreto 268
del 2001 sono in ogni caso proporzionati agli altri punteggi
attribuiti nella procedura ed esprimono apprezzamento per
l'elevato impegno profuso nei corsi.
Nello stesso modo sono da considerare non
pertinenti i rilievi relativi alla possibilità riconosciuta ai
diplomati SSIS di accedere alle graduatorie relative a più classi
di concorso, quanti sono gli insegnamenti compresi nelle aree
disciplinari inerenti al diploma di laurea posseduto, atteso che
la validità del titolo conseguito presso le SSIS per una pluralità
di classi di concorso era stabilita dalla legge 19 novembre 1990
n. 341 (art. 4, comma secondo), sicché è perfettamente logico e
non comporta disparità di trattamento che detto diploma sia valido
per le classi di concorso rientranti nell'ambito disciplinare cui
esso è riferito.
E' poi da considerare l'art. 2, comma primo,
della legge 333 del 2001, che prevede l'inserimento in graduatoria
degli abilitati SSIS a "decorrere dall'anno scolastico 2002 -
2003".
Secondo i ricorrenti le operazioni relative
avrebbero dovuto essere effettuate nell'ambito dell'anno
scolastico 2002-2003 e le eventuali nomine in ruolo decorrere
dall'anno scolastico successivo.
I provvedimenti impugnati avrebbero, invece,
violato la norma richiamata, anticipando l'inserimento degli
abilitati SSIS nel corso dell'anno scolastico 2001/2002 e,
pertanto, anche il loro accesso in ruolo, atteso il possesso di un
punteggio aggiuntivo e più elevato.
Rileva il Collegio che la disposizione in esame
non disciplina i tempi del primo ingresso diretto dei diplomati
SSIS nelle graduatorie permanenti, ma si limita a chiarire che,
dopo l'annullamento delIa suddivisione in fasce (che era stata
introdotta dal regolamento di attuazione alla legge 124 del 1999:
il decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123), tutti gli aspiranti
alla immissione nelle stesse (gli idonei dei concorsi a cattedre e
gli abilitati SSIS) confluiranno nell'unico scaglione rimasto
secondo il criterio "a pettine", con la salvaguardia, in posizione
di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria dei docenti
che vi sono già inseriti.
VII - Gli atti impugnati sono, di contro,
illegittimi per i motivi denunciati in ricorso, tra i quali la
illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e
sviamento di potere, nella parte in cui non esplicitano il divieto
di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del
decreto 268 del 2001, con la valutazione del servizio di
insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza
del corso) e della medesima abilitazione SSIS considerata una
seconda volta sotto la voce "altri titoli".
D'altro canto, in tale senso si era lucidamente
espresso il Consiglio nazionale della pubblica istruzione col
parere del 14 gennaio 2002, illegittimamente non condiviso,
secondo il Collegio, in modo non persuasivo ed adeguatamente
motivato dal decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11.
Quest'ultimo, oltre a contrastare col principio
pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi spettanti per i
servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare la
situazione degli insegnanti non in grado di conciliare il servizio
di insegnamento con la frequenza dei corsi SSIS.
Per tutta la durata di iscrizione e frequenza
del corso SSIS l'eventuale servizio svolto presso scuole pubbliche
e private ha valore di esercitazione pratica e di tirocinio
obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo.
E' evidente, infatti, che se fosse possibile
sommare al punteggio aggiuntivo anche il punteggio per il servizio
eventualmente prestato nello stesso tempo e il punteggio per
l'abilitazione intesa come ulteriore autonomo titolo, gli
abilitati delle SSIS raggiungerebbero un punteggio talmente (e
ingiustificatamente) elevato da far loro ottenere la sicura
immissione nelle graduatorie permanenti con una posizione di
assoluta preminenza.
Il sistema avrebbe, nella sostanza delle cose,
reintrodotto surrettiziamente una fascia prioritaria che
assicurerebbe l'assunzione immediata di una intera categoria di
aspiranti, in contrasto non solo con la legge 124 del 1999, ma
anche con la legge 333 del 2001 che aveva avvalorato
l'interpretazione data da questa Sezione con le sentenze
dell'aprile del 2001 relativamente al meccanismo dell'inserimento
"a pettine" (e non in coda) nelle graduatorie in argomento.
Inoltre, considerato che il decreto ministeriale
26 maggio 1998, che disciplina l'organizzazione delle anzidette
scuole, conferma che la durata curriculare del corso è di due
anni, apparirebbe del tutto inutile una precipitosa concentrazione
della durata concreta di detti corsi entro tempi più ristretti,' a
detrimento di una preparazione. seria e completa: la sola che
giustifica l'attribuzione del punteggio aggiuntivo .
Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, è
incontestabile che il servizio di insegnamento prestato a
qualsiasi titolo successivamente a una frettolosa conclusione del
corso, non può essere considerato, si ripete, che come periodo di
esercitazioni pratiche attinenti obbligatoriamente alla formazione
impartita nella scuola di specializzazione: pertanto, non
valutabile come autonomo servizio.
Una diversa interpretazione che cercasse in
altro modo di giustificare l'aggiuntività del punteggio in
questione aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di
irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza
di questa specifica determinazione adottata dall'amministrazione.
Quanto alla circostanza che
l'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 (che prevede
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a coloro che concludono
positivamente la scuola di specializzazione SSIS) non sarebbe
ancora applicabile perché il suo art.1 ne prevede l'efficacia
successivamente all'1maggio 2002, va considerato che la
disposizione del citato art. 1 (che dispone che a partire dal
primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002 il possesso
della abilitazione conseguita presso le SSIS costituisce titolo di
ammissione al concorso) è stata poi superata dall'art. 1, comma 6
-ter, della legge 306 del 2000, che ha conferito all'esame di
Stato che si sostiene al termine dei corsi svolti presso le SSIS
valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti e dall'art. 8, del decreto 268 dei 2001,
che prevede l'attribuzione di detto punteggio aggiuntivi ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 2
della legge 124 del 1999 e dal regolamento adottato con decreto
ministeriale 123 del 2000.
La disposizione di cui all'art. 3 del citato
decreto del 24 novembre 1998 riveste, quindi, carattere generale e
non è collegata, quanto alla sua decorrenza, con i termini da cui,
in base al I comma, è previsto che l'abilitazione conseguita
presso le SSIS costituisca titolo di ammissione ai concorsi a
cattedre.
In conseguenza delle considerazioni che
precedono cade anche il motivo volto a censurare il divario
introdotto nei termini di presentazione delle domande, definite
dallo stesso provvedimento come "perentori".
E invero, il decreto direttoriale 12 febbraio
2002, dopo avere stabilito per tutti gli aspiranti (compresi i
corsisti SSIS) il termine perentorio del 21 marzo 2002 per
presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti,
ha consentito ai corsisti SSIS di acquisire il titolo entro il
tempo massimo del 31 maggio 2002, atteso che alla prima data molti
corsi, che erano stati avviati concretamente dall'anno accademico
1999/2000, non risultavano ancora conclusi.
La disposizione, per quanto singolare, non
contrasta col principio cardine di ogni procedura concorsuale, che
esige il rispetto assoluto della pari condizione di tutti i
concorrenti, atteso che il servizio prestato durante la frequenza
del corso non è in alcun modo valutabile (perché già valutato).
E' evidente,
quindi, che nessun vantaggio perviene al corsista che abbia
prolungato la frequenza fino al termine ultimo del 31 maggio 2002.
VIII - Il ricorso deve essere, pertanto, accolto-
in parte, con il conseguente annullamento dei provvedimenti
impugnati nei limiti espressi in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la parziale
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo:
esse sono compensate ne; confronti delle altre parti presenti nel
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III bis -accoglie in parte il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini e
nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l'amministrazione resistente al
pagamento delle spese processuali che, comprensive di diritti e
onorari, liquida in euro 12.000 (dodicimila), tenuto conto della
parziale soccombenza.
Compensa le spese con riguardo alle altre parti
presenti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -, nella
camera di consiglio del 20 maggio. 2002, con l'intervento dei
signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere (…..) Presidente
Consigliere (…..) Estensore. |